Regime Forfetario e Compensi Indebiti: l’Errore del Committente Non Fa Perdere l’Agevolazione

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Il regime forfetario rappresenta una delle agevolazioni fiscali più utilizzate da professionisti e piccole partite IVA in Italia. La sua semplicità gestionale e il carico fiscale ridotto lo rendono particolarmente attraente, ma il rispetto della soglia di 85.000 euro di ricavi o compensi resta il nodo cruciale per la permanenza nel regime. Cosa succede, però, quando il superamento di questa soglia dipende da un errore del committente e non dalla reale capacità reddituale del contribuente?

A fare chiarezza su questo tema è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello n. 68 del 6 marzo 2026, che ha ribaltato un precedente orientamento e introdotto un principio di buon senso: i compensi percepiti per errore e successivamente restituiti non concorrono al calcolo della soglia.

Il caso: un medico penalizzato da un errore amministrativo

La vicenda riguarda un medico di medicina generale che nel 2024 aveva aderito al regime forfetario. A causa di un errore amministrativo dell’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP), il professionista è stato temporaneamente inquadrato come pediatra, percependo compensi superiori a quelli effettivamente spettanti. L’errore è stato riconosciuto formalmente dall’ASP a gennaio 2025, e il medico ha provveduto alla restituzione integrale delle somme non dovute nel corso dello stesso anno, in parte tramite bonifico bancario e in parte attraverso trattenute sul cedolino.

Il problema? La Certificazione Unica 2025 (relativa ai redditi 2024) riportava l’importo complessivo effettivamente erogato, facendo risultare il superamento della soglia di 85.000 euro e, di conseguenza, la fuoriuscita dal regime forfetario.

Il primo orientamento: la linea dura della Risposta n. 26/2026

In un primo momento, con la Risposta a interpello n. 26/2026, l’Agenzia delle Entrate aveva assunto una posizione rigida. Applicando il principio di cassa in modo strettamente letterale, aveva stabilito che i compensi percepiti — anche se indebiti — andavano computati integralmente nell’anno di incasso ai fini della verifica della soglia. In altre parole, il fatto che il contribuente avesse poi restituito le somme non era ritenuto sufficiente per evitare la fuoriuscita dal regime.

Questa interpretazione aveva suscitato molte critiche tra gli operatori del settore, poiché penalizzava il contribuente per una circostanza del tutto indipendente dalla sua volontà.

Il cambio di rotta: la Risposta n. 68/2026

Con la Risposta n. 68/2026, l’Agenzia delle Entrate ha corretto la propria posizione, introducendo un principio fondamentale: i compensi percepiti per errore del committente e integralmente restituiti non rilevano ai fini del calcolo della soglia di 85.000 euro prevista dall’art. 1, commi 54-71, della Legge n. 190/2014.

In concreto, questo significa che:

  • le somme erroneamente percepite e poi restituite non concorrono alla formazione del limite di ricavi/compensi;
  • il superamento della soglia dovuto esclusivamente a tali somme non determina la fuoriuscita dal regime forfetario;
  • il contribuente può continuare ad applicare il regime agevolato anche per l’anno successivo;
  • l’imposta sostitutiva eventualmente versata in eccesso sulle somme indebite può essere recuperata.

Come recuperare le imposte versate in eccesso

L’Agenzia delle Entrate indica due strade alternative per recuperare l’imposta sostitutiva versata sulle somme non dovute:

1. Dichiarazione integrativa a favore

Il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa indicando i compensi effettivamente spettanti — al netto delle somme indebite successivamente restituite — e generando un credito d’imposta per l’eccedenza di imposta sostitutiva versata. Il termine per la presentazione è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria, secondo quanto previsto dall’art. 43 del DPR n. 600/1973.

2. Istanza di rimborso

In alternativa, è possibile presentare un’istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 602/1973, entro 48 mesi dal versamento dell’imposta. Questa strada richiede però un apparato probatorio accurato: il contribuente dovrà allegare le comunicazioni dell’ente erogatore che riconoscono l’errore e le contabili bancarie che attestano l’effettiva restituzione delle somme.

Cosa fare in pratica: i consigli per i forfetari

Questa importante precisazione dell’Agenzia delle Entrate offre una tutela concreta ai contribuenti in regime forfetario che si trovino in situazioni analoghe. Ecco alcuni suggerimenti operativi:

  • Conservare tutta la documentazione: comunicazioni del committente che riconoscono l’errore, contabili di restituzione, eventuali accordi scritti.
  • Verificare la Certificazione Unica: se riporta importi superiori a quelli effettivamente spettanti, richiedere al committente una rettifica o una dichiarazione integrativa della CU.
  • Valutare la strada più conveniente tra dichiarazione integrativa e istanza di rimborso, con l’assistenza di un professionista.
  • Non farsi prendere dal panico: il superamento della soglia causato da errori del committente, se adeguatamente documentato, non comporta più la perdita del regime.

Hai dubbi sulla tua posizione? Contattaci

Il principio affermato dalla Risposta n. 68/2026 segna un importante passo avanti nell’interpretazione delle norme sul regime forfetario, privilegiando la sostanza economica rispetto al dato formale e tutelando i contribuenti da circostanze non imputabili alla loro volontà.

Ogni situazione, tuttavia, presenta le proprie specificità: la documentazione da produrre, i termini da rispettare e la strategia di recupero più vantaggiosa dipendono dalle circostanze del singolo caso. Se operi in regime forfetario e hai percepito compensi per errore del committente, oppure hai dubbi sul superamento della soglia di 85.000 euro o sulla correttezza della tua posizione fiscale, il nostro studio è a disposizione per un approfondimento personalizzato. Prenota una consulenza personalizzata per analizzare insieme la tua situazione e individuare la soluzione più adatta alle tue esigenze.

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