PEC degli amministratori: obbligo di comunicazione al Registro Imprese

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 183/2021, la normativa italiana ha introdotto l’obbligo per le società di comunicare al Registro delle Imprese il domicilio digitale (PEC) di ciascun amministratore. Un adempimento spesso sottovalutato, ma fondamentale per garantire la trasparenza e la tracciabilità delle comunicazioni ufficiali.

Tabella dei Contenuti

Con l’entrata in vigore dell’art. 1 co. 860 della L. n. 207/2024 (legge di Bilancio 2025), la normativa italiana ha introdotto l’obbligo per le società di comunicare al Registro delle Imprese il domicilio digitale (PEC) di ciascun amministratore. Un adempimento spesso sottovalutato, ma fondamentale per garantire la trasparenza e la tracciabilità delle comunicazioni ufficiali.

Chi è obbligato alla comunicazione PEC?

L’obbligo riguarda tutti i soggetti che rivestono una carica amministrativa all’interno di società di capitali (S.r.l., S.p.A.), cooperative, consorzi, società consortili e società estere con sede secondaria in Italia. In particolare, la comunicazione deve essere effettuata per:

  • Amministratori di S.r.l. e S.p.A.;

  • Amministratori di società cooperative e consorzi;

  • Institori e procuratori (ove nominati);

  • Altri soggetti con poteri di rappresentanza legale iscritti nel Registro delle Imprese.

Quando effettuare la comunicazione

La comunicazione va presentata:

  • Al momento della nomina dell’amministratore;

  • entro il 31 dicembre 2025;
  • Anche in occasione del primo adempimento utile, qualora la PEC personale dell’amministratore non sia ancora stata iscritta.

Sanzioni previste

È prevista la possibilità di applicare sanzioni amministrative pecuniarie, che possono variare da 103 a 1.032 euro per ogni amministratore.

Modalità di comunicazione

La comunicazione dell’indirizzo PEC dell’amministratore va effettuata esclusivamente in modalità telematica, tramite pratica da inviare al Registro delle Imprese, allegando la dichiarazione di accettazione della carica (ove prevista) e indicando l’indirizzo PEC personale del soggetto.

Importante: la PEC comunicata deve essere riferibile univocamente al soggetto (cioè non può essere una PEC aziendale, ma una casella PEC personale dell’amministratore).

Di seguito i LINK da dove scaricare una guida audio/video e in formato .pdf:

Il ruolo del consulente

Lo Studio può assistere la società e i suoi amministratori nell’intera procedura, dalla predisposizione della modulistica alla trasmissione telematica, assicurando il pieno rispetto degli obblighi normativi e l’aggiornamento tempestivo dei dati presso la Camera di Commercio.


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